1. Il comma 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 50 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.500.000 abitanti;
b) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.000.000 di abitanti;
c) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.500.000 abitanti;
d) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;
e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 600.000 abitanti;
f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
g) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
h) da 14 membri nelle province con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
i) da 12 membri nelle altre province».