Art. 4.
(Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli provinciali).

      1. Il comma 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 50 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.500.000 abitanti;

          b) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 2.000.000 di abitanti;

          c) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.500.000 abitanti;

          d) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 di abitanti;

 

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          e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 600.000 abitanti;

          f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          g) da 16 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;

          h) da 14 membri nelle province con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

          i) da 12 membri nelle altre province».